Elias Gatos, M.D.
Chirurgo Ginecologo – Ostetrico
Direttore Scientifico Centro di Riproduzione Assistita emBIO

Donazione di ovuli e sperma

In Grecia sono stati applicati severi requisiti sulla donazione di ovuli/spermatozoi.

Donazione di gameti

a) Requisiti

I requisiti per la donazione dei gameti sono specificati nell’articolo 8, comma 7, della legge 3305/2005. I donatori devono essere adulti in piena capacità di esercitare i propri diritti. Per fornire sperma, un donatore non deve aver raggiunto l’età di 40 anni, mentre per fornire ovuli, un donatore non deve aver raggiunto l’età di 35. Questi limiti di età possono essere aumentati rispettivamente fino all’età di 50 e 40 anni in caso di donazione di ovuli fecondati, a meno che non vi siano validi motivi per fare diversamente, a seguito di una decisione dell’Autorità nazionale per la riproduzione assistita dal medico (IYA).

Nel caso in cui, a seguito di una decisione dell’Autorità, i limiti di età vengano aumentati, i destinatari dovrebbero essere specificamente informati dell’aumento del rischio di malattie genetiche e dovrebbero essere raccomandati test prenatali. I donatori devono obbligatoriamente sottoporsi a test clinici e di laboratorio specificati dall’Autorità nella sua decisione e non saranno ammissibili se affetti da malattie ereditarie, genetiche o infettive.

b) Come rendere disponibili i gameti

È vietato mettere a disposizione gameti e ovuli fecondati prestando qualsiasi considerazione al donatore. Tuttavia, è consentito mettere a disposizione gameti e ovuli fecondati al fine di fornire assistenza per avere un bambino utilizzando la riproduzione medicalmente assistita eseguita con il consenso dei donatori. Nel caso in cui i donatori siano coniugati o conviventino in libera unione, è richiesto anche il consenso scritto della moglie o del partner. Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della Legge 3305/2005, non è previsto il pagamento delle spese per la raccolta e la crioconservazione dei gameti. Questi costi includono: i) spese mediche, di laboratorio e ospedaliere prima, durante e dopo la raccolta dei gameti, ii) le spese di viaggio e soggiorno del donatore, iii) gli eventuali danni diretti subiti dal donatore a seguito dell’astensione dal lavoro, nonché l’indennità del dipendente non corrisposta per assenza in preparazione e durante la raccolta dei gameti. L’ importo dei costi coperti e del risarcimento sarà specificato in una decisione dell’Autorità.

Le informazioni mediche relative al terzo donatore ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile saranno conservate in piena riservatezza e in forma codificata presso la Banca di crioconservazione e l’anagrafe nazionale del donatore e del ricevente.

c) Utilizzo di gameti di donatore singolo

Ai sensi dell’articolo 9 della Legge 3305/2005 è vietato utilizzare gameti provenienti da più donatori durante un unico ciclo di trattamento. I bambini risultanti dai gameti di un unico donatore terzo non possono superare i dieci, a meno che non si tratti di un nuovo figlio nato da una coppia che ha già un figlio che utilizza i gameti di tale donatore. Una decisione dell’Autorità può specificare il numero esatto di bambini risultanti dallo stesso donatore a seconda della popolazione di una determinata area e di altre condizioni particolari. La selezione del donatore terzo, i cui gameti verranno utilizzati in ogni ciclo di trattamento, viene effettuata dalle Unità di Riproduzione Medicalmente Assistita (MIYA) organizzate. Per selezionare i gameti, vengono presi in particolare considerazione i gruppi sanguigni ABO e Rhesus, nonché le caratteristiche fenotipiche dei riceventi con cui verranno stabiliti i rapporti familiari. Questi si applicheranno anche nel rendere disponibili le uova fecondate senza alcuna considerazione.

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