La combinazione degli articoli 2 par. 1b, 3 caso 8, 9, 4, 12 delle leggi 3305/2005 e 1458 del codice civile, si sottintende che per maternità surrogata si intende il metodo di riproduzione artificiale che una volta applicato porta una donna incinta e partorisce (madre surrogata) a seguito IVF e trasferimento di ovuli fecondati utilizzando un uovo estraneo a lei stessa, per conto di un’altra donna che desidera avere un figlio ma non può rimanere incinta per motivi medici. Il trasferimento di uova estranee fecondate nel corpo della surrogata è subordinato all’autorizzazione giudiziaria rilasciata prima del trasferimento se esiste un accordo scritto e senza alcun tipo di considerazione tra le persone che desiderano avere un figlio e la donna che lo porterà, così come il marito di quest’ultimo se è sposata.
a) Autorizzazione giudiziaria
L’ autorizzazione giudiziaria è concessa a seguito di domanda della donna che desidera un figlio, a condizione che sia accertata la sua idoneità medica a portare un bambino e che la donna che si offre volontaria per portare il bambino è, per le sue condizioni di salute, idonea a rimanere incinta, e una volta che il sono soddisfatti i seguenti requisiti. In primo luogo, il richiedente che desidera un figlio, per quanto incapace di portare un bambino, non dovrebbe avere più di 50 anni. Test medici per virus dell’immunodeficienza umana (HIV1, HIV2), epatite B e C e sifilide (RPR) deve essere eseguita sia nella donna che porta il bambino, sia in coloro che lo desiderano. Se le persone che partecipano all’applicazione della suddetta metodica di riproduzione assistita e coloro che desiderano un figlio sono sieropositive all’HIV, è richiesta un’autorizzazione speciale da parte dell’Autorità Nazionale. Inoltre, la donna che porta il bambino sarà sottoposta a un’accurata valutazione psichiatrica.
b) Accordo
Come precisato nell’articolo 13 della Legge 3305/2005, l’accettazione del bambino da parte della surrogata avviene per iscritto e senza alcuna considerazione. Pagare le spese necessarie per conseguire la gravidanza, il travaglio e il parto, e il periodo postpartum, nonché il suo compenso di dipendente non corrisposto per assenza al fine di ottenere la gravidanza, il travaglio e il parto, e il periodo postpartum. L’accordo scritto è concluso tra le persone che desiderano un figlio, la madre surrogata e il marito di quest’ultimo se coniugato. Quanto al rapporto che nasce dall’applicazione della suddetta modalità di riproduzione assistita, l’art 1464 del Codice Civile specifica che per madre del bambino che deve nascere si intende la donna che ha ricevuto l’autorizzazione giudiziaria, ovvero la donna che desidera ma non può avere un figlio per motivi medici, non la madre surrogata.